Con il Provvedimento n. 379575 del 7.10.2024 l’Agenzia Entrate ha dato esecuzione all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Per “domicilio digitale” si intende, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Il domicilio digitale speciale è lo spazio presso il quale il titolare riceve gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione.

I soggetti che possono eleggere il domicilio digitale speciale, mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito anche CAD).

Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD.

La registrazione di un domicilio digitale nell’indice INI-PEC comporta che il domicilio digitale speciale cessi di costituire indirizzo valido per le notifiche.

Il domicilio digitale speciale è utilizzato:

a)          dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio; e

b)          dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD.

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio speciale eletto, effettuate mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, hanno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del processo di validazione.

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